Recupero crediti, azioni tempestive per evitare la prescrizione

Recupero creditiIl recupero crediti è un’azione necessaria volta a tutelare il creditore nelle situazioni in cui il debitore non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni pecuniarie. Accade molto spesso infatti che un contratto non venga rispettato da una delle parti e che il prezzo derivante dall’acquisto di beni o servizi non sia corrisposto. In questi casi è sempre consigliabile affidarsi fin da subito ad agenzie o studi legali che si occupano di consulenza finalizzata al recupero crediti. I professionisti del settore generalmente intervengono dapprima con una fase di mediazione e in seguito, qualora l’azione conciliativa non porti risultati, attraverso una procedura giudiziale. Il debitore inadempiente quindi si espone a diversi rischi: non solo deve provvedere al pagamento del proprio debito in favore del creditore, ma potrebbe trovarsi a risarcire anche tutte le spese legate all’intervento di recupero crediti. A queste si sommano poi gli interessi stabiliti per legge o quelli pattuiti dalle parti in precedenza.
Il creditore può dimostrare inoltre di aver subito un maggior danno a causa del ritardo nel pagamento e, in questi casi, la figura di un consulente legale esperto in recupero crediti può essere utile per identificare la tipologia di danno su cui fondare la domanda di risarcimento. E’ bene ricordare che nel recupero crediti è sempre importante agire in modo tempestivo, poiché la prescrizione è sempre dietro l’angolo. Nonostante per i rapporti concernenti una responsabilità contrattuale si prevedano ampi margini di tempo per far valere i propri diritti, vi sono però alcuni casi in cui il diritto si prescrive anzitempo.

it.binaryoptionsprofessor.com

La prescrizione ordinaria (art. 2946) è fissata in 10 anni, ma può anche ridursi: un tipico esempio è il diritto al pagamento degli albergatori (art. 2954) che si prescrive in sei mesi dal momento dell’avvenuta somministrazione del vitto e dell’alloggio, o ancora il diritto alla provvigione dei mediatori (art. 2950) che si prescrive dopo un anno.

Add a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.